SNOWSCOOT, SKIBIKE E NORMATIVA

Lo snowscoot e le skibike sono progettate e testate per circolare in sicurezza sulle piste di discesa e per accedere regolarmente agli impianti di risalita. Nonostante ciò, non è in Italia inusuale imbattersi in dubbi riguardo alla possibilità di utilizzarli nei comprensori sciistici del nostro territorio, anche confrontandosi con impiantisti e forze dell’ordine. Come punto di riferimento della diffusione di questi sport in Italia, a beneficio di tutta la comunità degli amanti degli sport invernali, riportiamo quindi la normativa di riferimento.

Il decreto legge 29 agosto 2023, n. 120 (in vigore dal 5 settembre 2023) ha integrato il precedente decreto del 2021, stabilendo una nuova definizione di piste di discesa. Questo aggiornamento mira a rimuovere le restrizioni legislative sui mezzi consentiti sulle piste, delegando invece ai singoli impianti e alle autorità locali la decisione su quali mezzi siano ammessi e in quali piste.

Articolo 5 del decreto legge n. 120/2023 (punto 1):

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la lettera e) e’ sostituita dalla seguente: «e) piste di discesa: tracciati appositamente adibiti alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni, della tavola da neve o di altri attrezzi destinati alla pratica degli sport sulla neve, segnalati, preparati e conformi alle linee guida predisposte della Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI;».” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/04/23G00129/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-08-29;120

Questa formulazione apparentemente ambigua è intenzionale: lo scopo della modifica è precisamente quello di lasciare libertà di decisione agli enti locali e agli impianti sciistici, favorendo al contempo l’adattamento alle evoluzioni degli sport sulla neve. In questo senso, il decreto è stato concepito anche per promuovere discipline emergenti. L’atto di governo presentato e approvato per la formulazione del decreto menziona esplicitamente lo snowscoot come uno degli sport da valorizzare con questa riforma.

Nello specifico, si legge:

L’articolo 5, comma 1, interviene sul decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, per integrare la definizione di cui all’articolo 2, lettera e), in modo da consentire la discesa nelle piste anche a chi pratica sport invernali con attrezzi diversi dalla tavola da neve e da quelli utilizzati dallo sci alpino nelle sue varie articolazioni, come, ad esempio, lo snowscoot.

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/47023.htm

RISPOSTE A DUBBI COMUNI

Alcuni potrebbero obiettare che questa definizione estesa permetterebbe l’uso di slittini su tutte le piste da sci. In effetti, estrapolando unicamente l’articolo 5, sembrerebbe di sì, poiché il decreto dà piena libertà agli impianti di decidere. Tuttavia, è fondamentale considerare che lo stesso decreto conferma la presenza di piste dedicate agli slittini. Questi mezzi, a differenza degli snowscoot e delle skibike, non sono progettati per circolare sulle comuni piste da discesa.

Gli slittini:

  • – Hanno uno stile di conduzione differente rispetto agli sport con tavole o pattini.
    – Non sono adatti a tutte le pendenze.
    – Non consentono un controllo accurato della velocità.

Pertanto, chi cercasse di scendere con uno slittino su una pista da sci non violerebbe l’articolo 5, ma potrebbe infrangere altre norme di sicurezza, dato che esistono tracciati appositi già definiti per questo mezzo.

Un’altra considerazione frequente riguarda il peso e la presunta pericolosità dello snowscoot, dato che include un telaio. In realtà, il telaio aggiunge meno di 10 kg al peso totale di mezzo e utilizzatore, una differenza facilmente superabile dalle normali variazioni di peso tra due individui. Inoltre, piste e impianti già accolgono liberamente attrezzature per disabili che pesano e ingombrano molto più di uno snowscoot, senza richiedere autorizzazioni speciali.

Infine, l’applicazione del buon senso, come espressamente suggerito dal decreto del 2021 alle forze dell’ordine per individuare possibili situazioni pericolose non espressamente citate, porta a considerare che, se una regione come il Trentino-Alto Adige consente l’utilizzo dello snowscoot su tutte le piste da discesa rispettando le stesse normative nazionali sulle omologazioni delle piste, il mezzo non può essere considerato pericoloso in modo evidente o indubbio almeno dal punto di vista legislativo. Ovviamente, gli impianti restano liberi di valutare se le condizioni delle proprie piste siano adatte o meno a mezzi come questi, sebbene noi li consideriamo al pari degli snowboard.